Il nuovo “piano casa” – seconda parte

Il nuovo “piano casa” – seconda parte

Quando anche la cultura si assopisce

Come architetto e consigliere comunale della città di Monopoli, ho avuto la possibilità di seguire da vicino l’iter formativo della LR 20/2022 (sostitutiva del Piano Casa) e di approfondire le gravi criticità contenute nella LR 14/2009 e s.m.i. (il Piano Casa pugliese), dopo le reiterate forzature normative suggerite dal consigliere Fabiano Amati. Suggerimenti, per inciso, approvati di anno in anno e di proroga in proroga, dal Consiglio Regionale e che hanno portato, più volte, la legge all’attenzione della Corte Costituzionale.

L’assessora regionale all’Assetto del Territorio, Anna Grazia Maraschio, lo scorso mese di luglio si è ritrovata sola in Consiglio regionale a difendere la versione originale della LR 20/2022 sulla riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, opponendosi tenacemente agli oltre 30 emendamenti avanzati a sorpresa da Amati e sostenuti da una risicatissima maggioranza trasversale, che alla fine approvava un testo di legge definitivo molto stravolto e tanto distante dal testo approvato solo pochi giorni prima in Commissione.

Ma l’Assessora, a ben guardare, è stata isolata anche dal mondo accademico e professionale.
Un comportamento inaspettato dato che i contenuti della legge e la raccolta delle osservazioni sono stati al centro di numerosi incontri con le Università, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria interessate.

Appare davvero difficile capire, per esempio, perché una realtà qualificata come l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) si sia limitato a prendere atto di quanto avvenuto, con un blando invito a restituire un ruolo all’urbanistica nel governo del territorio, e non abbia compreso la potenziale pericolosità contenuta nella legge approvata (cfr. l’ultima pagina del documento dell’INU-Puglia, pubblicato alla fine dello scorso mese di luglio e riportato in allegato).

La relazione dell’INU è assimilabile a un breve trattato di filosofia urbanistica che, senza entrare nel merito dei punti critici della legge approvata, si limita a richiamare principi generali senza nulla dire su:

  • il mancato rispetto degli standards provocato dalle precedenti leggi sul Piano casa e, in concreto, anche da quest’ultima legge;
  • l’assenza di controllo da parte della Regione sulle delibere dei Comuni;
  • la possibilità che perizie private si sostituiscano all’inerzia dei Comuni. Significa che ai Comuni è tolta la possibilità di decidere di non attuare questa legge, magari per la volontà di rispettare integralmente il proprio strumento urbanistico;
  • il silenzio finora mantenuto riguardo ai contenuti della neo approvata LR 20/2022, soprattutto in riferimento alla disposizione transitoria dell’art.9, e alle criticità presenti nelle precedenti 13 leggi-proroga annuali del Piano Casa.

In conclusione, dal mondo accademico e da quello professionale ci saremmo aspettati una diversa capacità critica e un maggiore coraggio.

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