Il nuovo “piano casa”, una bomba ad orologeria

Il nuovo “piano casa”, una bomba ad orologeria

Devasterà le nostre città e consentirà l’attuazione dei progetti presentati col vecchio piano casa

L’impianto della nuova legge sulla riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente (LR 33 del 22/07/2022), nata per sostituire il piano casa, è stato stravolto durante l’approvazione in Consiglio regionale poche settimane fa. Una cordata trasversale di consiglieri, appena sufficiente a garantire i lavori dell’Aula, ha approvato la legge dopo averne totalmente trasformato il testo durante la discussione in Consiglio e nonostante gli accordi presi pochi giorni prima in Commissione. Il testo di legge approvato è tutt’altro rispetto alla sua versione originale. Si tratta di un mostro giuridico, con gli stessi elementi di anticostituzionalità del vecchio piano casa pugliese. Una terribile bomba a orologeria per il futuro sviluppo urbanistico dei territori locali pugliesi.

Nonostante il fermo e costante parere negativo dell’assessora Anna Grazia Maraschio e degli stessi Uffici della Ripartizione urbanistica regionale, un gioco di squadra, ben coordinato dal consigliere Fabiano Amati, con alle spalle la presumibile pressione di giganteschi interessi speculativi e non certo preoccupato della piccola imprenditoria edile, ha fatto diventare legge ordinaria della Regione Puglia un testo modificato pezzettino per pezzettino, con decine e decine di emendamenti, fino a stravolgere l’impianto originario e la stessa volontà del Governo regionale.

Denunciamo, ancora una volta, le stesse criticità in ambito costituzionale, urbanistico e normativo:

  1. nessuna concreta verifica sul rispetto degli standards, ex DM 1444/68;
  2. nessuna responsabilizzazione dei Comuni nella pianificazione urbanistica;
  3. nessuna norma di salvaguardia a impedire il permesso in aeternum dei progetti, anche solo presentati fino a oggi presso gli uffici comunali (come previsto dall’art.7 della LR 14/2009 e ribadito nell’art.8 della nuova legge).

Alcune considerazioni di dettaglio

LEGGE REGIONALE N.33 del 22/7/2022

Premessa

Il testo della proposta di legge redatta dagli Uffici dell’Assessorato competente, sulla base delle indicazioni impartite dall’assessora Anna Grazia Maraschio, e approvato in Commissione, dopo essere stato discusso con gli Ordini professionali, le Università e varie Associaizioni di categoria. è comletamente diverso da quello approvato, in un’aula consiliare semideserta, contro il parere di Governo e Assessora.

Osservazioni

Art. 2 – Limiti di applicabilità

1° co. – Limitazioni di applicabilità solo alle zone B e C.

2° co. – Possibilità di estensione alle zone E con limitazione fino a mc 200, con delibera di CC.

A fronte dei corretti limiti soprariportati, manca:

  • l’indicazione della verifica degli standards. ex DM 1444/68 (già motivo di incostituzionalità in altri casi)
  • le indicazioni sul “controllo” di siffatte delibere da parte della Regione, non essendo “controllo” l’invio del riepilogo annuale di cui al comma 2) dell’art. 7
  • l’assurdo comma 8 dell’art. 2) che, in assenza della prevista delibera di CC. consente di proporre gli interventi con perizia giurata di parte.

Art. 3 – Ampliamenti

Il 3° comma richiama il rispetto del DM 1444/68, consentendo la monetizzazione in luogo della cessione delle aree per i singoli interventi, senza averla imposta al momento della assunzione della delibera di cui all’art. 2/2°co. Potrà accadere che gli standard, da indicare per i singoli interventi, saranno tutti monetizzati, ma nessuna area verrà realmente messa a disposizione, così risulterà violato il DM 1444/68, poichè la misura minima degli standard è inderogabile e non vi è la possibilità di monetizzazione.

Art. 7 – Monitoraggio

È un adempimento esclusivamente amministrativo, che non tutela da improprie applicazioni della L.R. da parte dei Comuni.

Art. 8 – Disposizione transitoria

È il principale elemento di pericolo che può derivare dalla L.R. del 33 22/07/2022.
Si cosente di derogare – senza limiti di tempo – sia a questa stessa legge che ai PRG attuali e anche futuri, che un Comune vorrà darsi giacchè in qualunque momento (futuro) il privato interessato potrà pretendere il rilascio di un PdC Piano casa anche in zone D (industriale), ovvero F (zone a servizi), solo per avere presentato – prima di quest’ultima legge regionale – un progetto ritenuto “completo” negli atti, ma per il quale non ha mai sollecitato il rilascio del Titolo Edilizio.
Questi progetti inevasi costituiscono una bomba ad orologeria che impedirà una corretta futura programmazione urbanistica, che è compito precipuo dei Comuni.

I commenti sono chiusi.